Regolamento
Art. 14
In vigore dal 14 giu 2016
Non oltre il 20 settembre di ogni anno il capo di ciascun archivio trasmette al Ministero, su apposito modello, le proposte per il bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario, indicando con la maggiore approssimazione le somme che prevede di poter riscuotere e di dover pagare nell'esercizio stesso.
Il Ministero della giustizia, per mezzo degli organi competenti, riassume rettificando, se occorre, le proposte suddette, forma il progetto del bilancio di previsione degli archivi notarili....
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-14