Regolamento

Art. 10

In vigore dal 13 lug 1929
La materia del bilancio degli archivi notarili è costituita dalle riscossioni e dai pagamenti dell'esercizio. Sono estese alla gestione degli archivi notarili, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, riguardanti il bilancio, la gestione di esso e i rendiconti finanziario e patrimoniale, salvo le speciali disposizioni contenute nel presente regolamento. Sono anche estese, in quanto possano essere applicabili agli archivi notarili, le disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato riguardanti gli ordinativi diretti, individuali e collettivi; il pagamento, lo smarrimento o la distruzione dei titoli di spesa, nonché quelle riguardanti il pagamento agli eredi dei creditori degli archivi. Per i pagamenti da farsi a procuratori, tutori, curatori e per quelli per somma da ripartirsi fra diversi creditori, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 294 a 302 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo