Regolamento

Art. 6

In vigore dal 13 lug 1929
Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o in economia presso gli archivi notarili, sono soggetti a collaudazione parziale o finale, secondo le norme stabilite dagli articoli 121 e 122 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Se l'importo superi le L. 2000, ma non ecceda le L. 20,000, al collaudo può essere sostituita un'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dall'ufficio del Genio civile o dall'ufficio tecnico di finanza, secondo la rispettiva competenza. Se l'importo stesso non eccede le L. 2000, il pagamento può essere disposto in base a semplice dichiarazione del capo dell'archivio attestante che i lavori e le forniture corrispondono a quelli progettati. Alla direzione dei lavori, il cui importo superi le L. 20,000, deve essere preposto un ingegnere del Genio civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-6

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