Regolamento

Art. 2

In vigore dal 13 lug 1929
Le variazioni per aumenti, diminuzioni o trasformazioni che si verificano, durante l'esercizio, nella consistenza patrimoniale degli archivi, dovranno essere annotate nell'inventario generale e in quello di ciascun archivio, e di esse dovrà essere trasmesso al Ministero, entro il 10 luglio di ogni anno, apposito prospetto, in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito all'archivio con il visto del direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia o del funzionario delegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-2

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