Regolamento
Art. 1
In vigore dal 13 lug 1929
Regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili.
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Presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto sarà compilato e tenuto dalla Ragioneria centrale l'inventario generale dei beni immobili e mobili compresi, fra questi ultimi, i libri, le riviste, i bollettini e ogni altra pubblicazione appartenenti all'amministrazione degli archivi notarili e sarà provveduto perché i capi di questi compilino e tengano quelli dei rispettivi archivi, ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli , lettere a) e c), 21, parte 1ª, 22 e 24 a 26 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Gl'inventari devono essere fatti in doppio esemplare, firmati dal capo dell'archivio e autenticati dal direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia o dal funzionario delegato. Uno di tali esemplari è trasmesso alla Ragioneria centrale e l'altro sarà conservato nell'archivio e annotato nello stato riassuntivo indicato nell'art. 217 del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-1