Regolamento
Art. 28
In vigore dal 13 lug 1929
Agli effetti delle leggi vigenti sono estese agli impiegati degli archivi notarili le disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato riguardanti le cessioni, i pignoramenti e i sequestri di quote di stipendio.
Qualora il creditore dell'impiegato fosse lo Stato, il capo dell'archivio farà le relative ritenute, dando al Ministero le opportune comunicazioni nei modi stabiliti dal precedente per ogni altra ritenuta erariale. Se il creditore è un estraneo, la quota di stipendio deve essere mensilmente consegnata o trasmessa, a spese dell'impiegato, al creditore, previo rilascio o invio da parte di costui, a discarico dell'archivio, di apposita quietanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-28