Allegato›Sez. III
Art. 102
In vigore dal 3 mag 1929
Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto.
Qualora, per qualsiasi causa, la iscrizione non possa essere eseguita secondo il preciso tenore del decreto, per la rettificazione di questo occorre un nuovo decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-102