Allegato›Sez. III
Art. 104
In vigore dal 3 mag 1929
Nel libro fondiario non si possono fare abrasioni, nè si può comunque rendere illeggibile quanto vi è stato iscritto. Se nell'iscrizione è commesso un errore, avvertito all'atto della iscrizione stessa, il medesimo può essere rettificato senza un nuovo decreto del giudice tavolare.
Invece la rettificazione di un errore scoperto dopo compiuta l'iscrizione non può eseguirsi che su decreto del giudice tavolare.
Se l'errore può importare qualche effetto legale, il giudice tavolare deve sentire le parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-104