Allegato›Sez. V
Art. 109
In vigore dal 3 mag 1929
Se nell'iscrizione originaria o successiva di un'ipoteca simultanea devono concorrere più uffici tavolari, ognuno di essi deciderà indipendentemente sull'intavolazione o prenotazione dell'ipoteca riguardo agli immobili ipotecati iscritti nei libri fondiari di propria competenza e comunicherà il decreto all'ufficio della partita principale.
Il reclamo contro il decreto è presentato al giudice tavolare che lo ha pronunciato.
Se un'intavolazione o prenotazione ordinata da un giudice tavolare nelle partite accessorie è stata revocata sopra reclamo e quindi cancellata, la cancellazione deve essere d'ufficio comunicata all'ufficio tavolare della partita principale per la relativa annotazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-109