AllegatoSez. V

Art. 113

In vigore dal 3 mag 1929
Se viene cancellata l'ipoteca a liberazione della partita principale, devono cancellarsi pure tutte le iscrizioni successive eseguite nella partita principale e trascriversi in una partita accessoria dello stesso ufficio tavolare, la quale diverrà partita principale, quando continua a sussistere una ipoteca simultanea. Qualora non esista una partita accessoria nei libri fondiari di quest'ufficio e qualora manchi una dichiarazione del creditore ipotecario, il giudice tavolare determinerà con decreto la nuova partita principale e comunicherà d'ufficio all'ufficio tavolare competente le copie autentiche delle iscrizioni esistenti nel libro maestro e dei documenti alle medesime attinenti. La trasformazione di una partita accessoria in partita principale deve essere d'ufficio comunicata agli uffici tavolari di tutte le partite accessorie ed annotata, egualmente d'ufficio, in ogni partita accessoria ancora sussistente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-113

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