Allegato›Sez. V
Art. 110
In vigore dal 3 mag 1929
Il grado di un'ipoteca simultanea è determinato per ogni singolo immobile ipotecato dal momento nel quale è stata presentata la domanda d'iscrizione all'ufficio tavolare, presso cui l'iscrizione è stata eseguita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-110