AllegatoSez. V

Art. 112

In vigore dal 3 mag 1929
Tutte le modificazioni e la cancellazione dell'ipoteca simultanea devono essere iscritte nella sola partita principale. Per queste iscrizioni può essere destinato un foglio apposito nel libro fondiario, al quale sarà fatto richiamo nella partita principale. L'iscrizione delle modificazioni nella partita principale si ha per eseguita, a tutti gli effetti, anche nelle partite accessorie. Però la cancellazione totale o parziale dell'ipoteca simultanea deve essere annotata in tutte le partite accessorie, che vengono liberate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-112

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