Allegato›Sez. V
Art. 114
In vigore dal 3 mag 1929
Il giudice tavolare, davanti al quale, al momento del mutamento della partita principale a sensi dell'articolo precedente, sia pendente una domanda tavolare riguardante l'ipoteca simultanea, deve trasmettere d'ufficio la domanda al giudice tavolare competente per la nuova partita principale, dandone notizia al richiedente.
Se più sono le domande pendenti, il grado resta determinato dal numero progressivo loro assegnato dall'ufficio tavolare della precedente partita principale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-114