Allegato›Sez. V
Art. 111
In vigore dal 3 mag 1929
Tutte le domande tavolari concernenti un'ipoteca simultanea devono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale e per la decisione sulle medesime è normativo lo stato di quella partita. Le domande presentate presso altri uffici tavolari devono essere restituite coll'avvertimento che debbono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-111