AllegatoSez. V

Art. 107

In vigore dal 3 mag 1929
Il creditore che domanda l'estensione di una ipoteca iscritta per il suo credito è tenuto a denunciare l'ipoteca già esistente per questo credito affinché venga annotata la simultaneità, sotto la comminatoria del risarcimento dei danni. Se l'annotazione della simultaneità sia stata omessa per qualsiasi causa, può essere chiesta dal debitore ipotecario. Le spese devono essere rimborsate dal creditore, se questi sia in colpa per l'omissione. Il giudice tavolare, che nell'ordinare l'intavolazione o la prenotazione di un'ipoteca constati che è già iscritta un'ipoteca per il medesimo credito nei libri fondiari di sua competenza o in quelli di altro ufficio tavolare, dichiarerà con decreto partita principale quella nella quale l'ipoteca risulta già iscritta, comunicando il decreto stesso agli altri uffici tavolari interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-107

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