AllegatoSez. III

Art. 105

In vigore dal 3 mag 1929
Il documento originale in virtù del quale è stata eseguita l'iscrizione sarà munito dell'attestazione della seguita iscrizione. Questa attestazione, che sarà munita del sigillo d'ufficio, indicherà il decreto del giudice, che ebbe ad ordinare l'iscrizione nella partita tavolare. Se di un documento sono state prodotte più copie, in ciascuna di queste dovrà aver luogo l'anzidetta attestazione. Se l'iscrizione è stata eseguita in base a documenti fra loro connessi, l'attestazione sarà fatta su ciascuno di essi con richiamo agli altri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-105

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