Allegato›Sez. III
Art. 103
In vigore dal 3 mag 1929
Ogni iscrizione deve indicare il giorno, mese ed anno della domanda, nonché il numero progressivo col quale la domanda è stata controdistinta al momento della presentazione.
Se sono state presentate contemporaneamente all'ufficio tavolare più domande concernenti lo stesso corpo tavolare, ciò dovrà risultare nelle rispettive iscrizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-103