AllegatoSez. III

Art. 103

In vigore dal 3 mag 1929
Ogni iscrizione deve indicare il giorno, mese ed anno della domanda, nonché il numero progressivo col quale la domanda è stata controdistinta al momento della presentazione. Se sono state presentate contemporaneamente all'ufficio tavolare più domande concernenti lo stesso corpo tavolare, ciò dovrà risultare nelle rispettive iscrizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-103

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