AllegatoSez. III

Art. 99

In vigore dal 15 dic 1974
Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario. Tale annotazione non ha luogo se l'immobile od il diritto sul quale si domanda l'iscrizione: a) non è indicato nella domanda o nei suoi allegati, oppure non risulta iscritto presso l'ufficio tavolare a cui la domanda è diretta; b) risulta iscritto al nome di persona diversa da quella contro la quale, in base ai documenti esibiti, l'intavolazione o la prenotazione è richiesta. Nel decreto si farà menzione della seguita annotazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-99

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