AllegatoSez. III

Art. 97 bis

In vigore dal 15 dic 1974
Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli , da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-97-bis

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