Allegato›Sez. III
Art. 98
In vigore dal 15 dic 1974
Il decreto che ordina l'iscrizione deve indicare:
a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi;
b) il titolo in virtù del quale l'iscrizione si esegue;
c) le persone a cui l'iscrizione profitta;
d) i diritti tavolari a cui l'iscrizione si riferisce;
e) il diritto iscritto nel suo contenuto essenziale.
Le indicazioni, di cui alla lettera c), devono essere riportate integralmente nel libro fondiario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-98