Art. 98
AllegatoSez. III

Art. 98

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In vigore dal 15 dic 1974
Il decreto che ordina l'iscrizione deve indicare: a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi; b) il titolo in virtù del quale l'iscrizione si esegue; c) le persone a cui l'iscrizione profitta; d) i diritti tavolari a cui l'iscrizione si riferisce; e) il diritto iscritto nel suo contenuto essenziale. Le indicazioni, di cui alla lettera c), devono essere riportate integralmente nel libro fondiario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-98