Allegato›Sez. III
Art. 100
In vigore dal 15 dic 1974
Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-100