Art. 102
AllegatoSez. III

Art. 102

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In vigore dal 3 mag 1929
Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto. Qualora, per qualsiasi causa, la iscrizione non possa essere eseguita secondo il preciso tenore del decreto, per la rettificazione di questo occorre un nuovo decreto.
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