Regolamento›Titolo V
Art. 278
In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisce per comprovare la sua dichiarazione, ed accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta, qualora nulla osti alla permanenza di lui nel Regno, e trasmette al questore il duplicato della scheda.
Il possesso della ricevuta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento, da parte dello straniero, dell'obbligo derivantegli dall' della legge.
Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Nei casi previsti al secondo comma dell' della legge, l'autorità di pubblica sicurezza, cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-278