RegolamentoTitolo IV

Art. 273

In vigore dal 15 feb 1929
La domanda per ottenere la licenza prescritta dall' della legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, dell'orario di servizio, del turno pel riposo settimanale, e dei mezzi per provvedere ai soccorsi, in caso di malattia. Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gl'infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia. Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità. L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia. Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere autorizzata dal prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-273

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