Regolamento›Titolo IV
Art. 268
In vigore dal 15 feb 1929
Quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di provincie diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del prefetto di ciascuna Provincia.
Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire.
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