Regolamento›Titolo III
Art. 264
In vigore dal 15 feb 1929
Le note, da comunicarsi all'autorità di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro.
Sono dispensati dall'inviare le note e le schede gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende il cui personale è sottoposto ad uno stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-264