RegolamentoTitolo III

Art. 263

In vigore dal 15 feb 1929
Il libretto degli operai e domestici, contemplato dall' della legge, è tascabile e legato in pelle. Nella prima pagina, sono indicati: l'ufficio che lo rilascia; la data, il nome, cognome e paternità, domicilio, età, stato civile, mestiere e connotati del titolare, che vi appone la firma, oppure l'impronta digitale se è illetterato. Le pagine sono numerate e firmate dal funzionario, che lo rilascia. Il libretto è rilasciato a prezzo di costo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-263

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