Regolamento›Titolo III
Art. 258
In vigore dal 15 feb 1929
L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall' della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.
Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.
La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.
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