RegolamentoTitolo III

Art. 257

In vigore dal 15 feb 1929
La dichiarazione all'autorità locale di P. S. di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratta di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio. In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-257

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