Regolamento›Titolo IV
Art. 270
In vigore dal 15 feb 1929
Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del concessionario.
Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione.
Si applicano alla divisa ed al distintivo le disposizioni dell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-270