RegolamentoTitolo IV

Art. 272

In vigore dal 15 feb 1929
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall' della legge e dall' del presente regolamento. La licenza di porto d'armi a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-272

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