Regolamento›Titolo IV
Art. 276
In vigore dal 15 feb 1929
Nel registro di cui all' della legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità e l'onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-276