Regolamento›Titolo V
Art. 281
In vigore dal 15 feb 1929
È parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza, nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dell'interessato o di chi l'assista.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-281