Regolamento›Titolo V
Art. 282
In vigore dal 15 feb 1929
Negli alberghi e negli altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affissa, in modo visibile, nel vestibolo o nelle sale di convegno, la trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, degli della legge e 277, 279, 280, 281 del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-282