Regolamento›Titolo V
Art. 283
In vigore dal 15 feb 1929
Nei casi preveduti al primo e terzo comma dell' della legge, il prefetto della Provincia, nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto o per contravvenzione alle norme sul soggiorno, richiede al Ministro per l'interno l'autorizzazione ad emettere il decreto di espulsione.
Qualora il prefetto ritenga opportuno di non ordinare la espulsione o quando si tratti di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferisce al Ministro per l'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-283