RegolamentoTitolo V

Art. 280

In vigore dal 15 feb 1929
Chi presiede ad istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, a case di salute o di cura, o ad altre comunità civili o religiose, deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di tre giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovarsi della dispensa di comparire personalmente dinanzi l'autorità medesima. Deve, inoltre, far notificare, entro ventiquattr'ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, i nomi degli stranieri che lasciano lo istituto o la comunità, e la località dove sono diretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-280

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