Regolamento›Titolo V
Art. 277
In vigore dal 15 feb 1929
La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nell' della legge, dev'essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del dichiarante.
In essa lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai 16 anni, che lo accompagnano;
b) la nazionalità e il luogo di sua provenienza;
c) da quanto tempo si trova nel Regno;
d) lo scopo della sua venuta in Italia;
e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterrà;
f) il luogo dove ha preso abitazione;
g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel Regno;
h) se e quale professione, industria o commercio eserciti nel Regno, in nome proprio, o in società con altri o per conto altrui.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-277