RegolamentoTitolo IV

Art. 275

In vigore dal 15 feb 1929
Gli enti ed i privati muniti dell'autorizzazione, di cui al primo ed al secondo comma dell' della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio. Devono altresì essere comunicati al prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-275

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