Testo Unico›Capo II
Art. 257
Art. 4 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113.
In vigore dal 8 mag 1928
Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, determinerà, sentita la Corte dei conti, per quali delle contabilità relative alle gestioni di cui ai precedenti articoli debba essere effettuato il riscontro della Corte stessa ai termini di legge.
Lo stesso ministro, di concerto con quello per le finanze, disporrà inoltre tutte le indagini e verifiche che riterrà del caso.
L'iniziativa delle indagini può essere presa anche dal ministro per le finanze.
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