Testo Unico›Capo II
Art. 255
Art. 2 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113.
In vigore dal 8 mag 1928
In luogo dei conti consuntivi non presentati dalle cessate Amministrazioni provinciali scolastiche, alla data del 22 dicembre 1926, i Provveditorati agli studi regionali formeranno per ciascun Ufficio scolastico soppresso un rendiconto unico cumulativo sino al 30 giugno 1923, tenendo distinti i risultati dei singoli esercizi.
Tale conto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio scolastico regionale, agli effetti di cui al precedente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-255