Testo UnicoCapo II

Art. 253

Art. 7 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 8 mag 1928
Per il primo quinquennio dal 1926-27, gli Enti di cultura delegati che per la gestione delle scuole non classificate eserciteranno la loro azione nei territori per ciascuno di essi indicati, sono i seguenti: 1° la Società Umanitaria, per il Veneto e la Venezia Giulia; 2° l'Opera nazionale per l'Italia redenta, per la Venezia Tridentina; 3° il Gruppo di azione per le scuole del popolo, per la Lombardia; 4° il Gruppo di azione per le scuole rurali, per il Piemonte; 5° il Comitato ligure per l'educazione del popolo, per la Liguria; 6° l'Ente nazionale di cultura, per la Toscana e l'Emilia; 7° le Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, per il Lazio, gli Abruzzi, l'Umbria, le Marche; 8° il Consorzio nazionale emigrazione e lavoro, per la Campania e il Molise; 9° l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, per la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna; 10° l'Ente pugliese di cultura, per le Puglie.
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