Testo Unico›Capo II
Art. 252
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In vigore dal 8 mag 1928
. R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
I professori di scuole medie che al 23 ottobre 1926 erano comandati presso gli Enti delegati possono continuare nel loro incarico sempre che per ragioni di servizio il loro comando non venga revocato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-252