Testo Unico›Capo II
Art. 250
Art. 4 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208.
In vigore dal 8 mag 1928
Per un quinquennio, a decorrere dal 1° febbraio 1926, potranno essere ammessi alle prove finali per conseguire il titolo di abilitazione di cui all' tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall', anche se non siano stati iscritti ai corsi o non li abbiano frequentati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-250