Testo Unico›Capo II
Art. 249
Art 254 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 16 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.
In vigore dal 26 apr 1930
II personale sfornito del titolo legale, in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate o mantenute, è conservato nel posto che occupa, se abbia prestato opera lodevole da un decennio.
Coloro che abbiano un servizio di durata inferiore sono tenuti a fornirsi del titolo richiesto entro un quinquennio dal 30 gennaio 1924.
Durante un quinquennio dal 2 dicembre 1924 potranno essere ammesse all'esame nelle scuole di metodo o nelle scuole di cui alla lettera c) dell', per conseguire il titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, le maestre di asilo previste dal 2° comma del presente articolo, le quali da più di tre anni prestino lodevole servizio se pure sprovviste del titolo richiesto per l'iscrizione nelle scuole di metodo sopradette.
Entro lo stesso termine del quinquennio possono essere ammesse all'esame per il conseguimento del titolo legale, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, coloro che abbiano superato l'età di 23 anni.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 290 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini per il conseguimento del titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono prorogati al 31 ottobre 1931.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-249