Testo Unico›Capo II
Art. 254
Art. 1 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113.
In vigore dal 8 mag 1928
Le Amministrazioni scolastiche provinciali, per le gestioni tenute fino all'esercizio 1922-23 incluso, si intendono discaricate, ai soli effetti contabili, in base ai rendiconti compilati ed approvati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali, sui quali non sia sorta contestazione, nè abbiano avuto luogo riserve.
Rimangono impregiudicate le responsabilità di qualsiasi genere che, per fatti inerenti alle gestioni stesse, siano emerse o possano emergere, anche in seguito ai riscontri, indagini e verifiche di cui al successivo .
Resta fermo l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del tesoriere nei riguardi dei fondi gestiti per conto delle Amministrazioni scolastiche provinciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-254