Testo UnicoCapo II

Art. 258

Art. 120 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Per lo svolgimento del programma di costruzioni di cui agli articoli dal 107 al 113 le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, sono per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di lire 1,000,000 in ciascun anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-258

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo