Testo Unico›Capo II
Art. 261
Art. 2 R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173.
In vigore dal 8 mag 1928
Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici, per la parte riguardante il Mezzogiorno e le Isole, i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, diretti a facilitare la costruzione di edifici scolastici.
Il Ministero della pubblica istruzione comanda presso quello dei lavori pubblici il necessario personale tecnico e amministrativo.
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