Testo Unico›Capo II
Art. 262
Art. 2 R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794.
In vigore dal 8 mag 1928
Per provvedere alle spese necessarie per la compilazione dei progetti, l'acquisto e la occupazione delle aree, la direzione dei lavori, i sopraluoghi per la sorveglianza ed il controllo, la costruzione e l'arredamento principale (banchi e cattedre) delle aule scolastiche, di cui all', è autorizzata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione l'assegnazione di L. 1,250,000 all'anno per otto esercizi finanziari a decorrere da quello 1926-27.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-262