Testo Unico›Capo II
Art. 264
Art. 17 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.
In vigore dal 8 mag 1928
Nel primo quinquennio dal 6 luglio 1926 sono ammessi ai concorsi per i posti di ispettore scolastico anche i direttori governativi e comunali sprovvisti del titolo di abilitazione all'ispettorato, purchè alla data del bando abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio di direzione.
Il limite di età per questi concorrenti è elevato a cinquant'anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-264